
La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate (27/E 2016), ha chiarito le possibilità di usufruire del bonus per l'acquisto della prima casa in caso di possesso di un'altra abitazione. Analizziamo i chiarimenti dell'Agenzia.
Bonus prima casa anche nel caso di possesso di un'altra abitazione
Usufruire del bonus per l'acquisto della prima casa è un'agevolazione prevista per chi desidera acquistare per la prima volta un immobile da utilizzare come abitazione. Tuttavia questa agevolazione include tra i beneficiari anche coloro che sono già in possesso di un immobile e anche nel caso si abbia già beneficiato del bonus per l'immobile acquistato in precedenza. Questo è il contenuto principale della citata circolare dell'Agenzia delle Entrate, che di recente ha deciso di sciogliere i dubbi sollevati in merito e ha chiarito i casi di applicazione.
Bonus prima casa: entro quando vendere
Trattandosi di un'agevolazione prevista per la prima casa, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che per usufruire del bonus è necessario vendere il primo immobile per il quale il bonus era stato richiesto. Condizione necessaria per l'agevolazione è però che il primo immobile venga venduto entro e non oltre un anno dall'acquisto del secondo. Inoltre l'Agenzia ha specificato che è possibile richiedere per due volte il bonus solo nel caso in cui i due immobili siano ubicati in comuni diversi; diversamente il secondo acquisto non si configurerebbe più come prima casa e per questo cadrebbe anche la possibilità di richiedere lo sconto fiscale.
Tuttavia anche in questo caso è possibile richiedere il bonus, ma a patto che il primo immobile venga venduto prima dell'acquisto del nuovo immobile per il quale si richiede il bonus.
I casi precedenti riguarderanno tutti gli acquisti futuri ma anche quelli già effettuati, a patto che l'atto di acquisto sia datato 2016.
Cosa accade in caso di mancata vendita?
La circolare ha specificato anche cosa accade nel caso in cui la vendita del primo immobile non vada a buon fine entro dodici mesi dall'acquisto del secondo immobile. In questo caso, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, è necessario che l'acquirente versi la differenza tra l'imposta agevolata e quella ordinaria prevista per gli immobili diversi dalla prima casa, gli interessi e una sanzione del 30% della differenza calcolata.
Nel caso in cui il contribuente presenti la richiesta di pagamento prima dello scadere dell'anno previsto, potrà essere evitata la sanzione del 30%, secondo quanto previsto dalla procedura di ravvedimento operoso.