
Per l'anno 2016 le spese relative alle mense scolastiche di bambini e ragazzi possono essere portate in detrazione nelle dichiarazioni fiscali. Ecco le ultime novità in seguito al chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
La mensa si detrae dai redditi
Partiamo dal concetto generale e cioè dalla detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per le mense scolastiche. Questo tipo di spesa è stata riconosciuta tra le spese riconducili alla frequenza scolastica e può essere detratta per il 19%, con una spesa massima di 400 euro per ogni studente presente nel nucleo famigliare. La spesa è detraibile per ogni tipo di scuola, escluse le università, a partire quindi dalle scuole dell'infanzia fino ad arrivare alle scuole secondarie, sia pubbliche sia private. Nel secondo caso la detraibilità della mensa si aggiunge alle altre spese da sostenere per la frequenza scolastica, che nel caso delle suole private comprende quindi anche la retta.
E se la mensa è privata?
Soprattutto nel caso della frequenza di scuole pubbliche, in molti hanno sollevato il dubbio sulla detraibilità della spesa nel caso in cui la mensa non sia gestita direttamente dalla scuola o dal Comune, ma da società esterne. Come precisato nella circolare 18/E dell'Agenzia delle Entrate, la spesa della mensa è sempre detraibile, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad una società esterna. inoltre l'Agenzia ha chiarito che il servizio mensa può essere detratto anche qualora il servizio non venga erogato in seguito all'approvazione dell'istituto scolastico.
Per poter usufruire della detrazione è però necessario che chi effettua la dichiarazione dei redditi presenti una ricevuta di pagamento relativa al servizio. Sono considerate valide tutele forme di pagamento tracciabile come i bonifici, ma vengono considerati validi anche i bollettini postali. In qualsiasi caso la ricevuta di pagamento deve riportare nel dettaglio il nome e il cognome dell'alunno interessato, la scuola frequentata e la dicitura esplicita che faccia riferimento al servizio mensa. Diversamente le ricevute di pagamento non potranno essere considerate valide ai fini delle detrazioni fiscali per Unico e 730 2016.
Escluse da questa categoria di detrazioni sono invece le spese relative all'istruzione universitaria o di diverso grado. A tal proposito precisiamo che la circolare citata ha risposto anche ad un quesito relativo alla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza delle università telematiche, che sono paragonate ai fini fiscali alle università non statali.