Scopriamo con questa guida cosa sono e a cosa servono gli organismi di mediazione e conciliazione e come funziona la procedura di conciliazione.
Cosa sono gli organismi di mediazione e conciliazione?
Secondo quanto comunica il Ministero della Giustizia, il tentativo di conciliazione è "lo strumento di definizione delle controversie capace di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale".
Fin dalla definizione è quindi chiaro lo scopo di questi organismi: fornire un’alternativa ai procedimenti giudiziari, con il duplice obiettivo di facilitare la risoluzione delle controversie e di alleggerire il sistema giudiziario italiano, in modo da snellirne i tempi di lavoro.
Un secondo aspetto importante comunicato dal Ministero è che le attività di mediazione e conciliazione possono essere svolte esclusivamente dagli organismi accreditati dal ministero stesso, che a tale scopo ha istituito un apposito registro. L'attività di mediatore inoltre, può essere svolta solo da coloro che abbiano seguito un corso specifico, svolto dagli enti riconosciuti dal ministero.
Come funziona la procedura di mediazione e conciliazione
Chiunque, privati cittadini inclusi, può rivolgersi a queste strutture per ottenere un servizio di mediazione in una controversia. Il procedimento di mediazione inizia con la presentazione di un'istanza scritta, che può essere depositata presso uno qualsiasi degli organismi riconosciuti dal ministero. Successivamente l'ente scelto convoca le parti in causa presso la propria sede (o altro luogo se non idoneo) per dare inizio alla mediazione.
Durante il procedimento il mediatore si occupa di trovare un possibile accordo tra le parti, anche nel caso in cui una delle due decida di non presentarsi all'incontro fissato. Per procedimenti complessi o materie specifiche, è possibile la consultazione di uno o più tecnici del settore di competenza, alla stregua di quanto avviene nei procedimenti presso i tribunali.
Una volta stabilito un possibile accordo tra le parti, il mediatore redige un documento che specifica l'accordo e le modalità di esecuzione di quanto proposto. Non necessariamente la proposta deve essere condivisa e concordata nella sua redazione dalle parti in causa. Una volta prodotto il documento, esso viene inviato a tutte le parti coinvolte, che hanno la possibilità di accettare o di rifiutare quanto proposto. Nel primo caso è necessario seguire la procedura proposta nella mediazione stessa; nel secondo è possibile procedere per le vie giudiziarie tradizionali.
La legge prevede infine che il procedimento della mediazione non abbia una durata complessiva superiore ai quattro mesi.