
Il nuovo testo legislativo sulle unioni civili introduce una serie di tutele alle coppie omosessuali nonché un minimo di protezione giuridica alle convivenze di fatto affiancando questi due nuovi istituti al matrimonio.
Mentre le unioni civili costituiscono un legame stabile – sancito di fronte all’ufficiale di stato civile – con reciproca assistenza morale e materiale tra due persone dello stesso sesso la convivenza di fatto, pur avendo i requisiti della stabilità e reciproco vincolo di assistenza morale e materiale, prescinde dal genere sessuale, non prevede né unione civile né tantomeno un matrimonio, si accertata attraverso una dichiarazione anagrafica ai sensi di legge.
Le tutele delle unioni civili vengono riconosciute in virtù dell’art. 1 c. 20 laddove dispone che le norme che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola coniuge, coniugi o termini equivalenti ovunque ricorrono nelle leggi o atti aventi forza di legge nonché atti amministrativi e contratti collettivi si applicano alle parti dell’unione civile.
La coppia omosessuale unita da unione civile potrà trarre gli stessi vantaggi del lavoratore coniugato nello specifico:
- Diritto a ricevere, in
caso di morte del prestatore convivente unito civilmente il t.f.r. e
l’indennità di preavviso.
- Diritto al congedo che si assimila a quello matrimoniale.
- Diritto ai permessi di cui alla l. 104/1992 per assistere il partner disabile.
- Diritto ai 3 giorni di lutto per morte o infermità del partner.
- Diritto di revoca al consenso delle clausole elastiche nel part time per
assistere il partner affetto da patologia oncologiche nonché la priorità nella
possibilità di trasformazione del contratto da full time a part time in questa
grave situazione.
-Diritto di convalida delle dimissioni alla DTL entro un anno dall’unione
civile, nonché nullità del licenziamento intimato in concomitanza con l’unione
civile.
- Diritto a costituire nucleo familiare tra uniti civilmente ai fini della corresponsione
dell’assegno familiare.
- Diritto alla rendita Inail in caso di morte del partner per infortunio sul
lavoro.
- Diritto alle detrazioni familiari per il partner considerato a carico.
La convivenza non formalizzata dall’unione civile non fa sorgere i diritti sopra cennato nei confronti del partner, tranne alcuni diritti patrimoniali riconosciti all’impresa familiare come la partecipazione agli utili. Gli ulteriori diritti previdenziali dei soci familiari saranno oggetto di successive indicazioni dell’Inps.