
Il 5 giugno prossimo entrerà in vigore la legge Cirinnà n. 76/2016 su le unioni civili e le convivenze di fatto. Esaminiamo l'accordo di convivenza da essa previsto.
Il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La coppia potrà rivolgersi anche a un avvocato per la redazione di esso, e la violazione del requisito della forma scritta determina la nullità dell'accordo. La sanzione della nullità è prevista nel caso in cui il contratto di convivenza sia concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell'altro convivente. Ancora, allorquando il contratto sia concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un'unione civile o di un vincolo matrimoniale.
Avvocati e notai dovranno verificare che l'accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. Esso non potrà essere sottoposto a termini o condizioni e potrà avere ad oggetto la residenza della coppia, il regime patrimoniale prescelto e le modalità con le quali ciascun componente sarà chiamato a contribuire alle necessità della vita comune. Avvocati e notai dovranno iscrivere il contratto, entro dieci giorni dalla sua stipula, nell'anagrafe di residenza della coppia, consegnandolo di persona o inviandolo a mezzo fax, in via telematica o per posta. Se non si provvede a ciò, l'accordo non ha alcun valore nei confronti dei terzi. La risoluzione del contratto può aver luogo anche a seguito di recesso unilaterale, esercitato per il tramite di una dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da un notaio o da un avvocato.