
La storia accaduta in provincia di Perugia prende l’avvio da un problema abbastanza comune: un vasto compendio immobiliare appartiene a due fratelli. Uno è in regola con lo Stato e non ha alcun problema con Equitalia: è il proprietario del 97,22%. L’altro, invece, di problemi ne ha molti: Equitalia lo rincorre e mette l’ipoteca su tutta la proprietà, anche se il debitore è uno solo dei due e per di più della parte più piccola, cioè il 2,78% pari a circa 10.000 euro.
Il fratello, che chiameremo “buono” per semplicità, vuole vendere e ha dei compratori che bussano: si arma di perizia di divisione e va da Equitalia chiedendo il restringimento dell’ipoteca alla sola parte del fratello “cattivo”. Equitalia chiede una perizia giurata che il fratello “buono” fa fare. Equitalia, però, non pone in essere alcuna soluzione bonaria e il fratello “buono”, ancora speranzoso di poter vendere, avvia la mediazione. Com’è noto, la mediazione è obbligatoria per la materia della divisione e quindi ci si aspetterebbe che Equitalia – ente statale che dovrebbe evitare inutili contenziosi – aderisca e risolva la questione. Peccato che, invece, Equitalia non aderisce poiché, questa la motivazione, avrebbe dovuto essere chiamata l’Agenzia delle Entrate, in quanto Equitalia è solo Ente riscossore conto terzi.
Il fratello buono, a questo punto, è costretto ad avviare la causa. Il giudice di primo grado divide il compendio e condanna Equitalia alle spese per la metà, in ragione delle inutili resistenze che hanno determinato l’insorgenza di un contenzioso.
Pensate che il fratello buono sia riuscito quindi a dividere e a vendere? Pia illusione: Equitalia presenta appello sul punto delle spese, con buona pace dei danni provocati al proprietario in regola con la Stato. La Corte di Appello di Perugia conferma la sentenza di I grado (n.138/16), definendo come ingiustificatamente ostruzionistiche le condotte di Equitalia e quindi censurabili poiché, in base ai principi di correttezza, avrebbe dovuto preferire la risoluzione giudiziale, più agile ed economica, evitando un processo inutile. Così, Equitalia viene condannata alle spese del II grado. I principi affermati dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello di Perugia valgono per chiunque sia causa di un processo inutile, e a maggior ragione devono esserlo per chi agisce per la riscossione delle imposte dello Stato.