
Con una recente ordinanza del 11.03.2016 il Tribunale di Milano, a fronte di accordi tra i genitori diretti a trasformare il rito divorzile da contenzioso a congiunto e che prevedevano l’affidamento esclusivo alla madre con riserva al padre della sola vigilanza prevista ex. art. 337 c.c., ha rigettato la relativa istanza.
In particolare, come già statuito da altra giurisprudenza, il Tribunale di Milano ha affermato che la regola dell’affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori, non essendo ammissibile una rinuncia all’affido bigenitoriale in quanto trattasi di un diritto del minore. Pure lesive dei diritti del minore sono state ritenute, poi, la clausola che riconosceva al padre il solo potere di vigilanza nonché quella che non garantiva sempre al padre adeguati tempi di frequentazione.
Inoltre, il Tribunale di Milano ha dichiarato del tutto nulla, poiché in violazione di norme inderogabili, la clausola che rimette al padre di mantenere il figlio “solo nei casi in cui dovesse frequentarlo”, dato che l’obbligo del mantenimento sorge per effetto della procreazione stessa. Peraltro, conclude il Tribunale, se uno dei genitori non frequenta i figli, l’assegno di mantenimento non è escluso ma dovrebbe essere maggiore dato che aumenta il carico dell’altro genitore.