
La Corte di Cassazione, con sentenza n.6764 del 12 aprile 2016, afferma l’illegittimità del licenziamento a seguito di un furto di scarsissimo valore economico confermando quanto stabilito dal giudice di primo grado e appello.
Nel caso concreto, si emerge dalla lettura della sentenza che l’impresa ha licenziato il proprio capo reparto che sottraeva delle ranelle metalliche per il valore di circa 2,90 euro. La vicenda risale a quattro anni fa, quando il giudice di primo grado aveva già dichiarato illegittima la decisione dell’impresa. Successivamente l’impresa è ricorsa in appello e ha ricevuto la stessa motivazione, insistente è giunta fino in Cassazione senza ottenere la sentenza desiderata. Quest’ultima si è pronunciata confermando quanto già stabilito dal tribunale e dal giudice d’appello.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto l’impresa ha applicato al dipendete la più grave delle sanzioni disciplinari. Come noto, il licenziamento disciplinare si configura in un comportamento del lavoratore talmente grave da danneggiare irrimediabilmente il rapporto di fiducia che intercorre tra datore di lavoro e lavoratore. L’impresa che non è riuscita a dimostrare la sua tesi, ovvero il comportamento doloso del dipendente, durante lo svolgimento del processo si è vista addebitata le spese giudiziarie per un importo di 3.600 euro, oltre a non aver “rimediato” la sentenza desiderata.