Un’importante novità è stata apportata dalla Legge di Stabilità 2016, in materia di note di variazione IVA.
A seguito della totale riformulazione dell’art. 26 del DPR 633/72, relativo alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, il fornitore/commissionario è legittimato ad emettere nota di credito e quindi a recuperare la relativa IVA in caso di mancato incasso di crediti legati alle tre seguenti fattispecie.
La
prima, e forse più frequente, è quella relativa al caso in cui il creditore
abbia attivato procedure esecutive
rimaste infruttuose. L’articolo prevede tre tipologie di procedure
infruttuose al verificarsi delle quali si può emettere nota credito per il
recupero dell’iva:
a) nel pignoramento presso terzi quando dal verbale redatto dall’Ufficiale
Giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi siano beni o crediti
da pignorare;
b) nel pignoramento mobiliare quando dal verbale redatto dall’Ufficiale
Giudiziario risulta la mancanza di beni mobili pignorabili o l’impossibilità di
accedere al domicilio del debitore o l’irreperibilità dello stesso;
c) in caso di vendita all’incanto, l’interruzione della stessa per eccessiva
onerosità dopo che per tre volte la vendita sia andata deserta.
La seconda di esse si ha in caso di risoluzione giudiziale o di diritto, in presenza di contratti a prestazioni continuative o periodiche. In queste situazioni, con l’esercizio della risoluzione del contratto effettuata in via giudiziale o attivando una clausola risolutiva espressa, contenuta nel contratto, connessa all’inadempimento del cessionario/committente, potrà essere emessa nota di variazione senza necessità di iniziare una procedura esecutiva. La risoluzione avrà effetto solo per la parte di prestazioni per le quali il debitore non abbia onorato il contratto.
La terza invece, si ha in presenza dell’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale (Fallimento, Liquidazione coatta Amministrativa, Concordato Preventivo, Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese in crisi) o procedure assimilate (Accordi di ristrutturazione debiti, Piani di risanamento, ecc.), senza obbligatoriamente dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura a cui il debitore è sottoposto e a prescindere dall’insinuazione nello stato passivo, aspetto decisamente innovativo e interessante.
Quest’ultima, però, è applicabile soltanto alle procedure concorsuali attivate dal 01.01.2017. Si specifica inoltre, in modo da non lasciar spazio a dubbi, che la data in cui un soggetto si considera assoggettato a procedura concorsuale è la data della sentenza dichiarativa di fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Le altre disposizioni entreranno in vigore immediatamente in quanto aventi carattere interpretativo
Per quanto riguarda la registrazione delle nota di credito, in capo al cessionario/committente assoggettato a procedure concorsuali non vi è l’obbligo di registrazione, dunque sarà il fisco a farsi carico dell’imposta in quanto l’organo di procedura non si renderà debitore dell’IVA relativa; tale eccezione ovviamente non trova applicazione nelle procedure assimilate a quelle concorsuali e negli altri casi che legittimano l’emissione di note di variazione, dove l’obbligo di registrazione permane e l’IVA dovrà essere riversata dal debitore.
Si evidenzia che, qualora successivamente all’emissione della nota di variazione il cessionario o committente provveda a pagare anche parzialmente il corrispettivo dovuto, il cedente/prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento.
Si è comunque in attesa di un opportuno chiarimento ministeriale sulla portata delle modifiche sopra illustrate al fine di una corretta applicazione delle stesse.
