
Sulla questione dell’applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'attività illecita secondo la Corte di Giustizia Ue vale il principio di neutralità. Nel dettaglio tale principio non consente di differenziare il regime Iva a seconda che si tratti di attività lecita o illecita, ma vale quanto stabilito per i prestiti concessi dietro pagamento di interessi contenuti. Essendo quest'ultimi esenti da Iva, anche l'attività usuraia sconta le tasse, ma non paga l'Iva dato che la concessioni lecita di prestiti è esente dall'imposta. In buona sostanza l'erogazione di prestiti a usura è un'attività economica agli effetti dell'Iva, ma fruisce dello stesso trattamento di esenzione dell'imposta previsto per i prestiti leciti.
a cura della Redazione