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Bancarotta fraudolenta: la riduzione della pena

del 07/04/2016

Bancarotta fraudolenta: la riduzione della pena

La bancarotta fraudolenta è un reato la cui pena è molto dibattuta, soprattutto per quanto riguarda il calcolo delle pene accessorie e la possibilità di riduzione delle pene previste. Scopriamo cosa prevede la legge e le ultime pronunce della Cassazione a riguardo.

Bancarotta fraudolenta: le pene accessorie

L'ordinamento vigente (secondo quanto indicato nell'art. 216, R.D. n. 267/1942) prevede che in caso di bancarotta fraudolenta

La condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”.

Diversa è invece la pena prevista dall’art. 217, che si riferisce esclusivamente alla bancarotta semplice. In questo caso la pena accessoria prevista è pari al massimo a due anni, con una notevole differenza rispetto a quanto accade per la bancarotta fraudolenta.

I pareri della Cassazione sulla bancarotta

La diversa durata delle pene accessorie a seconda della tipologia di bancarotta ha suscitato nel tempo interpretazioni non univoche, talvolta con risultati del tutto contrastanti. Significativa in questo senso è la sentenza della Corte di Cassazione pronunciata il 5 febbraio 2015, nella quale la Corte ha messo in discussione la legittimità costituzionale delle pene accessorie fino a dieci anni. La motivazione alla base di questa pronuncia è che non esiste la possibilità di stabilire in misura univoca a quanto ammonti la pena accessoria stessa, che secondo l'ordinamento dovrebbe essere proporzionale alla pena principale inflitta. L'ipotesi di incostituzionalità del modo di calcolo della pena accessoria ha suscitato un dibattito continuo.

Significativa per la determinazione della pena è inoltre la possibilità di inclusione della bancarotta tra i reati non punibili qualora sussista la cosiddetta tenuità del fatto, istituita a partire dal marzo 2015, che in alcuno casi potrebbe coinvolgere anche i reati di bancarotta. Precisiamo che la tenuità del fatto può essere invocata solo qualora si riesca a dimostrare la non abitualità delle condotte che hanno portato all'accusa di bancarotta. In questo senso alcuni hanno parlato di riduzione della pena per i reati di bancarotta, che se riconosciuti appunto come non abituali o non determinati da una condotta criminosa volontaria e ripetuta, potrebbero portare ad uno sconto di pena anche significativo.

Se si considerano entrambe le problematiche descritte, si capisce come la fine del dibattito sulle pene previste in caso di bancarotta fraudolenta sia ancora lontano da una soluzione definitiva.

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