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IMPRESA ED ENTI

di Prof. Avv. Ubaldo Giuliani Balestrino del 30/01/2012

Le aggravanti specifiche della bancarotta societaria

Le aggravanti specifiche della bancarotta societaria
Il problema sottoposto alla Corte Regolatrice era se le circostanze aggravanti della bancarotta (previste all’articolo 219 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, altrimenti noto come Legge Fallimentare) si applichino non soltanto alle bancarotte commesse dall’imprenditore individuale, ma pure a quelle commesse nell’ambito delle società commerciali.
Il dubbio è sorto perché una tra le circostanze previste dall’articolo 219 Legge Fallimentare – quella relativa alla pluralità delle bancarotte – era stata dichiarata applicabile per analogia in bonam partem alla bancarotta societaria, perché determinante un trattamento più favorevole al reo.
Dunque, hanno ragionato i difensori non si possono applicare alla bancarotta societarie le altre circostanze aggravanti che non giovano al reo.
La questione sollevata dalla difesa degli imputati deriva – almeno in parte – da un errore del legislatore.
Nel Regio Decreto (già nominato) all’articolo 219 vengono disciplinate insieme ipotesi troppo diverse. L’articolo 219, comma 2, n. 1 prevede un aumento di pena per il caso che il bancarottiere abbia commesso più fatti di bancarotta. Il motivo – quello che gli antichi Romani avrebbero chiamato la ratio della norma – è evidente. Il fallimento rivela – molto spesso - una pluralità di bancarotte, di regola assai risalenti nel tempo. Ad esempio: l’imprenditore disattento, negligente, imprudente, imperito può – negli anni – avere realizzato numerose bancarotte semplici. Un imprenditore disonesto svuota le casse dell’impresa con danno dei creditori: questo progetto criminoso può essere attuato mediante molte singole distrazioni. Per evitare che a ogni fatto di bancarotta si applichino le severe pene previste dalla legge fallimentare, ciò che prolungherebbe in maniera intollerabile le pene detentive, è stato introdotto l’articolo 219, comma 2, n. 1 Legge Fallimentare. In base a detta norma, il bancarottiere gode di un trattamento più indulgente e ancor più mite di quello riservato all’imputato di reato continuato.
Ex-articolo 219, comma 2, n. 1 Legge Fallimentare l’aumento di pena per la pluralità delle bancarotte è fino a un terzo: nel caso del reato continuato è – invece – fino al triplo.
In conclusione, l’aggravante di cui all’ articolo 21, comma 2, n. 1 Legge Fallimentare è quasi un’attenuante. Nulla si oppone a che questa particolare norma venga ritenuta estensibile per analogia, trattandosi di analogia che giova all’imputato (cosiddetta "analogia in bonam partem").
Peraltro, sarebbe assurdo che la circostanza del danno patrimoniale di particolare gravità non si applicasse alla bancarotta societaria, più frequente e più riprovevole della bancarotta individuale.
Giustamente, la Corte di Cassazione ha osservato che – così ragionando – l’articolo 216 della Legge Fallimentare diverrebbe incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza. Per evitare simili corollari, basta ritenere che all’articolo 216 Legge Fallimentare l’espressione “fatti” indichi fatti circostanziati.
Inoltre, è importante che il Supremo Collegio abbia - nella sentenza in esame - espressamente riconosciuto che la bancarotta societaria è più grave di quella individuale. Ovvio che questa valutazione importa una maggior severità verso il comportamento di avvocati, commercialisti, consulenti in genere. Questi soggetti svolgono ruoli molto maggiori nelle società commerciali che nelle imprese individuali.
La pronunzia del Supremo Collegio in esame indica la tendenza giurisprudenziale a riservare maggiore attenzione all’opera di questi soggetti. Caratteristica del presente periodo storico è – da molto tempo – la sudditanza del profano rispetto al tecnico. Le nozioni che riconosciamo – detti dagli antichi Romani gli scita – aumentano, a essere ottimisti in progressione aritmetica. Invece le nozioni che dovremmo conoscere – dette gli antichi Romani gli scienda – aumentano in progressione geometrica.
Di qui l’esigenza di appoggiarsi ai tecnici, in tutti i rami dell’attività umana. Ma – tra tutti i rami dell’attività umana – vi è anche il reato.
Pure per commettere bancarotta occorre l’opinione dell’esperto, specie se la bancarotta ha per oggetto le scritture contabili. Anche le sentenze riflettono le modifiche della vita sociale.

Prof. Avv. Ubaldo Giuliani Balestrino

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