Come previsto dall’art 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Il dettato della norma è sufficiente a far comprendere che non esistono delle tabelle di calcolo e che, dunque, la situazione viene valutata caso per caso: diventa fondamentale la comparazione dei redditi.
In molti Tribunali, per dare dei percorsi certi, sono stati introdotti i protocolli concordati con gli Ordini degli Avvocati. In sostanza: i coniugi sono invitati a produrre una serie di documenti sulla base di un modello predisposto che diventa oggetto del decreto di fissazione dell’udienza davanti al Presidente del Tribunale, quella ove vengono assunti i primi provvedimenti provvisori ed urgenti.
Attraverso la documentazione che viene depositata prima dell’udienza, il magistrato può farsi un’idea più precisa di quella fornita dalle semplici dichiarazioni dei redditi circa la condizione patrimoniale di moglie e marito. Ad esempio: il protocollo del Tribunale di Perugia ha previsto il deposito della documentazione necessaria per desumere queste informazioni:
- Attività
lavorativa dipendente o autonoma ed eventuali benefit aggiuntivi.
- Redditi netti annui percepiti negli ultimi tre anni.
- Eventuali partecipazioni societarie.
- Pensioni percepite a ogni titolo.
- Elenco dei beni immobili posseduti in proprietà o comproprietà.
- Elenco dei beni mobili registrarti: auto, imbarcazioni.
- Numero dei collaboratori domestici con la retribuzione.
- Esistenza di mutui o finanziamenti, specificando importo, rata e cadenza.
- Esistenza di contratti di locazione.
- iscrizione a circoli sportivi o ricreativi.
Questa impostazione la si deve al Presidente della I sezione del Tribunale di Roma che per primo emise il decreto di fissazione dell’udienza chiedendo alle parti di produrre la suddetta documentazione. È bene evidente che con questo sistema si cerca di responsabilizzare le parti e di “mettere in tavola” le carte fin da subito, limitando i successivi defaticanti strumenti legati alla richiesta di indagini tributarie.
La presentazione di un quadro completo è importante ai fini della decisione del magistrato, sia in sede di provvedimenti urgenti che in sede di sentenza. Infatti, il giudice non può limitarsi a considerare solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche di altri elementi di natura economica.
Altro
aspetto rilevante per la determinazione
dell’assegno di mantenimento in favore della moglie è quello del tenore di
vita:
“L'assegno per il coniuge deve tendere al
mantenimento deltenore di vita
da
questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale
tenore
di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i
coniugi. Va valutato anche il contributo della moglie alla conduzione della
vita familiare, incidente positivamente sull'attività professionale del marito
e sul miglioramento della sua posizione lavorativa, direttamente correlata alla
situazione esistente durante la convivenza matrimoniale.”(Cit. da Cass. Civ. VI sez. Ordinanza 20.6.2014 n.14128).
In altri termini: la giurisprudenza rapporta il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente al tenore di vita offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio.
È di chiara evidenza che anche questo aspetto è talmente subordinato alle valutazioni caso per caso che è impossibile ridurre ad una tabellina il calcolo dell’assegno di mantenimento. È quindi importante preparare nel modo migliore la documentazione in sede di udienza presidenziale.
