Tra le novità introdotte dalla riforma del lavoro denominata "Jobs Act", significativa è sicuramente la nuova modalità per l'inoltro delle dimissioni, che a partire dallo scorso 12 marzo dovranno essere presentate esclusivamente online.
Stop alle dimissioni in bianco
La motivazione alla base di questa novità per il mondo del lavoro e la volontà di interrompere la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, cioè la firma delle dimissioni da parte del dipendente che in alcuni casi viene richiesta al momento dell'assunzione. In questo senso il foglio firmato assume le caratteristiche di un vero e proprio ricatto per il lavoratore, che non ha alcuna voce in capitolo sul termine del proprio rapporto di lavoro.
Cosa cambia con le dimissioni online?
L'introduzione delle dimissioni online ha comportato una modifica per la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro. Qualsiasi interruzione volontaria del lavoro da parte del dipendente infatti non potrà essere considerata valida se non presentata tramite i moduli e la procedura individuati dal Ministero del Lavoro.
Il procedimento di inserimento delle dimissioni non è complesso: il lavoratore che decide di interrompere il rapporto di lavoro (ma la procedura è valida anche in caso di interruzione consensuale), ha due possibilità.
La prima consiste nel recarsi presso uno dei soggetti abilitati, come patronati o sindacati e chiedere l'invio della documentazione. La seconda modalità prevede invece l'invio in autonomia tramite il sito del Ministero del Lavoro; in questo caso il lavoratore dovrà essere dotato del PIN unico per l'accesso ai servizi dell'INPS.
In entrambi i casi la richiesta viene inoltrata al Ministero, ed ogni pratica riceve un numero univoco di identificazione e una marca temporale, che identifica il giorno di invio della pratica. A partire dal giorno di trasmissione il lavoratore ha sette giorni di tempo per l'eventuale ritiro delle dimissioni, trascorso il quale il termine del lavoro dimissioni viene ritenuto convalidato.
La procedura coinvolge la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, ma non potrà essere utilizzata per le dimissioni dei collaboratori domestici, per tutte le lavoratrici in gravidanza e fino al compimento dei tre anni del figlio più piccolo. In questi due ultimi casi la presentazione delle dimissioni dovrà essere presentata esclusivamente presso le direzioni generali del lavoro.
La procedura non è inoltre valida per i lavoratori del settore marittimo e per tutti i lavoratori pubblici.
