
Il Decreto legislativo 151/2015 (cd Decreto Semplificazioni) ha introdotto la nuova procedura per inoltrare le dimissioni in modo del tutto telematico. Di seguito analizzeremo la procedura e vedremo se di semplificazioni si può parlare. Partendo dal presupposto che la nuova proceduta è volta a ostacolare, si spera definitivamente, il fenomeno delle dimissioni in bianco particolarmente usato nel nostro Paese.
Nello specifico, il lavoratore può seguire due procedure per presentare legittimamente le dimissioni. La prima è quella standard richiede due step fondamentali. Nel primo il lavoratore deve richiedere il codice "Pin Inps" accedendo al sito dell’Istituto Previdenziale, successivamente dovrà registrarsi al sito del Ministero del Lavoro accedendo al sito www.cliclavoro.gov. La doppia registrazione è stata giustificata del Ministero al fine di conferire maggiore sicurezza all’identità del soggetto che vuole inviare la comunicazione. A nostro avviso le due registrazioni da effettuare per adempiere agli obblighi del Decreto saranno alquanto complesse per tutti i soggetti che non hanno particolare dimestichezza con le nuove tecnologie. Ma non è tutto, perché una volta effettuate le registrazioni il dimissionario dovrà collegarsi sul sito del Ministero e compilare il format on-line e solo successivamente inviare il modello. Il modulo compilato verrà trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente.
Dopo questa critica posta alla procedura telematica crediamo che vada fatta un’ulteriore osservazione al suddetto Decreto. In primis, le dimissioni possono essere revocate entro sette giorni, quindi il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella situazione in cui il suo ex lavoratore, che ha comunicato le dimissioni telematiche, in realtà non è un “ex”. Altro dettaglio che il Decreto non ha considerato è che qualora il lavoratore non porti a termine la procedura il datore di lavoro non ha che come unica possibilità di licenziare per assenze ingiustificate, trascorso il tempo necessario, il lavoratore. Oltre al danno anche la beffa perchè il lavoratore che di fatto si è dimesso ma giuridicamente è stato licenziato ha diritto all’indennità di disoccupazione, gravando ulteriormente sulle casse dell’Inps.
La seconda possibilità, sicuramente più lunga e burocratica, consente alle parti di recarsi presso le cosiddette sedi protette per presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale.
La procedura è stata già presa in considerazione e fortemente criticata dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro che ha avanzato diverse proposte per snellire e modificare la procedura del Decreto Semplificazione.