La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4182/2016, è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento originato dal ricorso di un padre che si era opposto al decreto ingiuntivo con il quale l'ex moglie chiedeva il rimborso di oltre 4.000,00 euro, pari al 50% delle spese scolastiche sostenute per il figlio. L’opposizione del padre si fondava sulla circostanza che l'ex moglie non avesse mai concordato con lui dette spese, essendosi limitata a iscrivere il figlio presso un istituto privato senza alcuna preventiva comunicazione.
Il giudice del merito, però, aveva sostenuto che non risultava prescritto nell'ordinanza presidenziale che i genitori avrebbero dovuto concordare le spese scolastiche, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sarebbe potuto tutt'al più discutere circa la necessarietà di tali esborsi.
Non avendo il ricorrente sollevato alcuna contestazione sul punto, l'obbligo del rimborso per il Giudice doveva fondarsi sul dato obiettivo dell'anticipazione della spesa.
Successivamente, in sede di legittimità, il ricorrente aveva sostenuto che la necessità di concordare tra i genitori le decisioni di maggiore interesse per i figli, risultava dall'art. 155 c.c., e che in caso di disaccordo la decisione andava rimessa al giudice. Il ricorrente, in altre parole, aveva contestato proprio il mancato coinvolgimento del giudice, a seguito della sua aperta opposizione alle decisioni della ex moglie che aveva agito di sua iniziativa, ma si era rivolta alle autorità giudiziarie per ottenere dal marito il rimborso di meta della spesa già effettuata.
Per gli Ermellini, però, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto soltanto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Per consentire al giudice una corretta ed efficace valutazione di tali circostanze, il coniuge convenuto in giudizio per rimborsare la spesa potrebbe solo opporre specifici motivi di dissenso valutabili dal magistrato in tal senso. Poiché nel caso di specie una tale opposizione non è stata posta in essere dal ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
