L'assegno per il nucleo familiare è un assegno concesso dai Comuni ai cittadini italiani o comunitari residenti che hanno tre o più figli minorenni.
Tali figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare da calcolare in base all'Indicatore della Situazione Economica - ISE non sia superiore, per l'anno 2011, ai limiti fissati dalla legge e diversi in base al numero dei componenti del nucleo familiare (si fa riferimento ad un nucleo familiare di cinque persone, se il nucleo familiare è più numeroso il dato deve essere riparametrato).
L’ISE non deve essere superiore a 23.736,50 euro per complessivi 1.714 euro annuali, dati relativi al 2011.
La misura intera mensile dell’assegno non supererà i 131,87 euro per l’anno 2011, per complessivi euro 1.714,31 per tredici mensilità.
Per l’anno 2012 i valori saranno 135,29 euro misura intera mensile dell’assegno e 1758,77 euro per la misura intera annuale dell’assegno, tredici mensilità.
Per avere diritto a tale assegno sono necessari alcuni requisiti:
I documenti necessari per la verifica del diritto alla prestazione sono: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e relativa attestazione ISE aggiornata all’ultima dichiarazione prodotta ai fini Irpef. Nel caso in cui ci siano variazioni nel nucleo famigliare la DSU deve essere rifatta. I patrimoni a cui fare riferimento, mobiliari e immobiliari, sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU.
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2012 per l'anno 2011. Per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2011, sono destinati a perdere il requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti e quindi prima del compimento del 18° anno di età del minore.
L’assegno familiare spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui matura il requisito relativo alla composizione del nucleo, almeno tre figli minori, se l’evento si è verificato nel corso dell’anno.
Il cittadino può riceve l'assistenza necessaria alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica recandosi a uno dei CAF convenzionati con il proprio Comune, preparando la documentazione necessaria.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dall'Inps con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario. L'Inps provvederà al pagamento con scadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza; in quest' ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un'altro Comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l'interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di residenza.
Avv. Elisabetta Fedegari
Studio Fedegari
Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare da calcolare in base all'Indicatore della Situazione Economica - ISE non sia superiore, per l'anno 2011, ai limiti fissati dalla legge e diversi in base al numero dei componenti del nucleo familiare (si fa riferimento ad un nucleo familiare di cinque persone, se il nucleo familiare è più numeroso il dato deve essere riparametrato).
L’ISE non deve essere superiore a 23.736,50 euro per complessivi 1.714 euro annuali, dati relativi al 2011.
La misura intera mensile dell’assegno non supererà i 131,87 euro per l’anno 2011, per complessivi euro 1.714,31 per tredici mensilità.
Per l’anno 2012 i valori saranno 135,29 euro misura intera mensile dell’assegno e 1758,77 euro per la misura intera annuale dell’assegno, tredici mensilità.
Per avere diritto a tale assegno sono necessari alcuni requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria;
- residenza nel territorio dello Stato;
- tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
- valore ISE non superiore ai limiti fissati dalla legge, rivalutati annualmente e diversi in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
I documenti necessari per la verifica del diritto alla prestazione sono: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e relativa attestazione ISE aggiornata all’ultima dichiarazione prodotta ai fini Irpef. Nel caso in cui ci siano variazioni nel nucleo famigliare la DSU deve essere rifatta. I patrimoni a cui fare riferimento, mobiliari e immobiliari, sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU.
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2012 per l'anno 2011. Per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2011, sono destinati a perdere il requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti e quindi prima del compimento del 18° anno di età del minore.
L’assegno familiare spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui matura il requisito relativo alla composizione del nucleo, almeno tre figli minori, se l’evento si è verificato nel corso dell’anno.
Il cittadino può riceve l'assistenza necessaria alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica recandosi a uno dei CAF convenzionati con il proprio Comune, preparando la documentazione necessaria.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dall'Inps con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario. L'Inps provvederà al pagamento con scadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza; in quest' ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un'altro Comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l'interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di residenza.
Avv. Elisabetta Fedegari
Studio Fedegari