Con l'ordinanza n. 4175/2016, depositata in data 02 marzo 2016, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in merito all’assegno di mantenimento dovuto dal marito all’ex moglie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un uomo che aveva richiesto la revoca dell'assegno di divorzio disposto dalla Corte d'Appello in favore dell'ex moglie, sulla scorta della considerazione che questa aveva notoriamente intrapreso una convivenza con un altro uomo. Per gli Ermellini, però, la sentenza dei giudici di secondo grado risulta pienamente condivisibile posto che, a fronte del reddito percepito dal marito, per il lavoro di operatore ecologico comunale, la donna non disponeva di redditi adeguati, svolgendo attività lavorativa saltuaria e "in nero". Alla donna, inoltre, era stata revocata l'assegnazione della casa familiare, poiché l'unico figlio trentacinquenne era ormai divenuto autonomo economicamente e non risultava più convivente.
La Corte di Cassazione ha rilevato, inoltre, che la relazione della donna con il nuovo compagno non fosse caratterizzata da stabilità o da condivisione delle spese. Infine, il marito non aveva subito peggioramenti delle proprie condizioni reddituali o di salute rispetto al passato. Per cui, la sentenza della Corte d’Appello che disponeva un obbligo a carico del marito di versare alla moglie l’importo mensile di € 250,00 andava confermata e il marito è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio.
