La legge sul divorzio breve n. 55 del 2015 approvata il 22 aprile del 2015 ha modificato la legge sul divorzio n. 898/1970 rimasta invariata per circa 30 anni. Prima di procedere con il dettaglio delle novità introdotte, è bene sottolineare che i nuovi termini abbreviati saranno applicati anche a tutti i processi in corso a partire dalla entrata in vigore delle legge n. 55/2015, e che le tempistiche abbreviate sono valide anche in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Separazione e divorzio: tempi ridotti
Con il divorzio breve n.55 del 2015, i tempi che intercorrono tra la separazione e il divorzio sono ridotti rispetto al passato e variano a seconda della modalità di separazione e dal rito scelto.
Separazione consensuale
I coniugi potranno chiedere il divorzio dopo 6 mesi dalla separazione consensuale e il calcolo del semestre cambia in relazione al rito scelto per la separazione:
1- Separazione in Tribunale: 6 mesi a partire dalla data di comparizione davanti al Giudice.
2- Negoziazione assistita: 6 mesi a partire dalla data degli accordi annotata dall’ufficiale dello Stato Civile.
3- Separazione gli Uffici del Comune di appartenenza: 6 mesi a partire dalla stipula dell’accordo sottoscritto nel corso della prima comparizione davanti al Sindaco, da non confondere con la data della conferma.
Separazione giudiziale
La coppia può richiedere il divorzio dopo 12 mesi dalla separazione giudiziale, e in questo caso i termini sono calcolati con le stesse modalità previste per la separazione consensuale.
Comunione dei beni: scioglimento anticipato
La legge sul divorzio n. 898/1970 prevedeva che lo scioglimento della comunione dei beni avvenisse solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza della separazione. L’art. 2 della legge sul divorzio breve n. 55 del 2015, invece, prevede che lo scioglimento avvenga in anticipo e, precisamente:
- nella separazione giudiziale: lo scioglimento della comunione dei beni sarà attuato nel corso dell’udienza di comparizione davanti al giudice del Tribunale, quando quest’ultimo autorizzerà i coniugi a vivere separati;
- nella separazione consensuale: lo scioglimento della comunione dei beni si verificherà dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione che in seguito omologato.
Ricorso al divorzio: documenti da allegare
Al ricorso per il divorzio, sia per scioglimento del matrimonio sia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario allegare i seguenti documenti:
- Estratto per riassunto certificato matrimonio.
- Certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi.
- Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi relative agli ultimi tre anni.
- Copia decreto di omologa o sentenza di separazione del Tribunale oppure copia autentica dell’accordo di negoziazione assistita o ancora dell’accordo sottoscritto dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile.