
A cura dell'Avv. Fiammetta Modena.
Con la Sentenza n.3110 Sezione Tributaria Civile del
14.1.2016, gli Ermellini hanno apportato una modifica importante per le coppie
in corso di separazione: hanno mutato l’indirizzo in materia di esenzione
fiscale nell’ambito delle attribuzioni
patrimoniali in sede di separazione.
È noto che la giurisprudenza e la dottrina hanno distinto tra il contenuto necessario degli accordi di separazione (vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, mantenimento) rispetto al contenuto “eventuale”, cioè i patti patrimoniali autonomi che i coniugi stipulano per il proseguo, che hanno trovato solo “occasione” nella separazione.
Sulla scorta di questa distinzione, la giurisprudenza tributaria ha ritenuto che le esenzioni di cui all’art. 109 della legge 741/87 non si potessero applicare, per cui si procedeva all’attribuzione di proprietà al coniuge o ai figli con atti o accordi che non erano finalizzati allo scioglimento della comunione, ma fossero solo occasionalmente generati dalla separazione.
Questo orientamento è stato oggetto di molteplici critiche, poiché gli accordi stipulati in occasione della separazione devono, secondo il diverso orientamento, essere ricondotti nell’ambito delle condizioni della separazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 3110/16 sposa questo orientamento e afferma che anche gli accordi “in occasione della separazione” in “considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni della separazione”.
La svolta concettuale sta proprio nel fatto che gli Ermellini paiono aver compreso un punto sostanziale, e cioè che i “contratti della crisi coniugale” (così definiti in Sentenza), hanno proprio lo scopo di chiudere la crisi coniugale in via consensuale e definitiva. In effetti, gli operatori del diritto sanno bene che per chiudere una separazione in forma consensuale debbono per forza essere definiti tutti i rapporti patrimoniali. Per fare un esempio abbastanza tipico: ai fini dell’accordo, decidere la proprietà della casa al mare o in montagna è rilevante come definire la proprietà della casa coniugale.
È rilevante, quindi, l’impostazione degli Ermellini che riconosce il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari tesi a definire in forma stabile la crisi coniugale, e dunque ritiene che sono atti relativi al procedimento di separazione o divorzio e come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge 74/1987. La Corte richiama anche, a supporto, la circolare della Agenzia delle Entrate n.2 (2014 (art 10 del D.Lgs 14.3.20122 n.23).
È assai rilevante la valutazione di fondo della Corte che sostiene che detta tesi trae nuova “linfa in un contesto normativo che ha certamente attribuito all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale”.