Normalmente risponderei che, essendo stata versata la somma di danaro su un conto corrente comune, ai sensi dell’articolo 1298 codice civile, “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Tuttavia la presunzione è relativa, posto che può essere fornita con ogni mezzo la prova contraria: per evitare che il saldo del conto corrente venga diviso a metà dovrà dimostrare rigorosamente, ai sensi dell’articolo 219 codice civile, la proprietà esclusiva del bene (ovvero del denaro derivato dalla vendita di un bene immobile personale).
Nel caso in cui la prova non possa essere fornita, ai sensi dell’articolo 219 comma 2 codice civile, il bene è da considerarsi di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. In tal caso, dunque, sua moglie potrà ottenere la metà del saldo del conto corrente cointestato.
Tuttavia la presunzione è relativa, posto che può essere fornita con ogni mezzo la prova contraria: per evitare che il saldo del conto corrente venga diviso a metà dovrà dimostrare rigorosamente, ai sensi dell’articolo 219 codice civile, la proprietà esclusiva del bene (ovvero del denaro derivato dalla vendita di un bene immobile personale).
Nel caso in cui la prova non possa essere fornita, ai sensi dell’articolo 219 comma 2 codice civile, il bene è da considerarsi di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. In tal caso, dunque, sua moglie potrà ottenere la metà del saldo del conto corrente cointestato.