
Con l’inizio del 2016, il Legislatore prosegue con l’opera di depenalizzazione dei reati minori. Con i Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 2016 sono stati depenalizzati ben 40 fattispecie penali. Questa depenalizzazione è stata attuata in due modi diversi.
Per un primo gruppo di reati per i quali era prevista la sola pena dell’ammenda o della multa, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 ha stabilito che questi non costituiscono più un reato e sono soggetti ora alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Trattasi di reati che erano previsti da normative speciali, quali ad esempio la guida senza patente, l’interruzione volontaria della gravidanza al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (ma solo nel caso in cui l’importo annuo non pagato sia inferiore ad € 10'000). Rimangono esclusi dalla depenalizzazione i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza pubblica, ambiente e territorio, armi, gioco d’azzardo, finanziamento ai partiti. Le nuove sanzioni amministrative nel loro ammontare sono alquanto severe, in quanto oscillano tra i 5.000 ed i 50.000 euro a seconda del tipo di illecito.
Per un altro gruppo di reati, invece, si è proceduto all’abrogazione. Tra questi spiccano il reato di ingiuria (art. 594 codice penale), gli atti osceni (art. 527 comma 1° c.p.), il danneggiamento semplice (art. 635, comma 1° c.p.), la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.). Queste fattispecie, abrogate come reati, sono diventate illeciti civili. Pertanto, di fronte a condotte di questo tipo, per le quali andava proposta formale querela, da oggi la parte dovrà agire in sede civile citando in giudizio l’esecutore materiale della condotta per chiedere il risarcimento dei danni; l’effetto per il responsabile non sarà però solamente quello di dover risarcire il danno arrecato, ma anche pagare all’erario una specifica sanzione pecuniaria stabilita dalla legge e di importi differenti a seconda del tipo di condotta. Trattasi, comunque, di sanzioni pecuniarie di non lieve entità in quanto l’importo oscilla tra i 200 ed i 12'000 euro.
Certamente questa depenalizzazione, come del resto quelle precedenti, ha come obiettivo primario quello di alleggerire il carico dei tribunali penali, gravati sino ad oggi dalla trattazione di reati c.d. bagatellari, nella speranza che tutto ciò garantisca ai cittadini una giustizia penale più celere.