Il recente D. Lgs n.128/2015 ha raddoppiato i termini per la notifica degli avvisi di accertamento. Giova ricordare che il termine ordinario era fissato al 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, diventava il quinto anno nel caso in cui la dichiarazione relativa all’anno d’imposta in oggetto dell’accertamento non fosse stata trasmessa o fosse considerata nulla.
Il decreto di cui sopra ha portato i limiti rispettivamente a otto e dieci anni. Tale dilatazione temporale è prevista solo nel caso in cui si rilevassero presunti reati tributari tali da comportare la denuncia alla Procura della Repubblica da parte dell’amministrazione finanziaria o da parte della Guardia di Finanza. Il raddoppio dei citati termini di accertamento non opera nel caso in cui la denuncia venga inoltrata oltre i termini ordinari, quindi il 31.12 del quarto anno successivo all’anno oggetto di verifica. Non rientrano nella nuova disciplina i processi verbali di constatazione e gli inviti al contradditorio. È bene precisare che, se l’organo ispettivo non ha concluso le indagini entro i termini ordinari, viene preclusa la possibilità di completarle anche in caso di fatti penalmente rilevanti.