Il nuovo contratto a tutele crescenti introdotto dal DL 23/2015 prevede l’utilizzo di un nuovo istituto conciliativo non obbligatorio a cui possono ricorrere i datori di lavoro al fine di offrire ai proprio dipendenti a cui viene intimato un licenziamento, una somma di denaro atta ad evitare il giudizio sulla legittimità del licenziamento, ferma la possibilità per le parti di addivenire ad ogni altra forma di conciliazione.
L’offerta può riguardare solo i seguenti soggetti: a) lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; b) tutti i dipendenti già assunti con contratto a termine o di apprendistato se tali rapporti vengono convertiti, dal 7 marzo 2015, in un contratto a tempo indeterminato; c) tutti i dipendenti, inclusi quelli già in servizio prima dell'entrata in vigore del decreto, del datore che, con una nuova assunzione, dal 7 marzo 2015 in poi, supera i 15 dipendenti nel comune o nell'unità produttiva, o i 60 in tutto.
L’offerta di conciliazione facoltativa deve giungere entro i termini di impugnazione del licenziamento (entro 60 giorni da quello in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione di recesso), in una delle sedi ex art. 2113, co. 4, del codice civile (DTL, sede sindacale) o davanti a una commissione di certificazione per un importo, esente da qualsiasi tipo di imposizione fiscale e contributiva, pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità; nelle PMI tale importo è dimezzato e non può superare le 6 mensilità.
La legge prevede esplicitamente che la modalità di pagamento deve consistere nella consegna di un assegno circolare.
Se il dipendente accetta l’assegno si ha l’estinzione del rapporto alla data del recesso e la sua rinuncia all’impugnazione anche se questa è stata già proposta.
Sul nuovo istituto il Ministero si è espresso precisando che sono ammessi alla fruizione della NASpI anche i lavoratori che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro
Da precisarsi che qualsiasi altra somma pretesa derivante dal rapporto e concordata in sede conciliativa sarà soggetta al normale regime impositivo.