Con riferimento a IMU e TASI, l’importo minimo è fissato in 12 euro, ma i comuni nella delibera possono prevedere un importo diverso.
Nel liquidare IMU e TASI il possessore (o il consulente cui questi si è rivolto) deve prestare attenzione a quale sia l’importo minimo fissato dal comune al di sotto del quale non si è chiamati a versare. Se la delibera nulla dovesse prevedere al riguardo, occorre considerarsi come importo minimo la cifra di 12 euro.
L’importo minimo è riferito all’intero tributo, fermo restando che ogni singolo comune può deliberare anche soglie che superano l’importo minimo di 12 euro, ma non inferiori. Si precisa che tale importo si riferisce all’intera imposta.
Si supponga, ad esempio, che nel liquidare l’IMU a giugno scorso in sede di acconto, sia venuto fuori un importo complessivo IMU 2015 di euro 20,00 e che il comune abbia fissato l’importo minimo da versare in 14 euro.
L’IMU complessiva liquidata a giugno (sulla base delle aliquote 2014) era di 20 euro di cui da versare in acconto il 50% (quindi 10 euro). Essendo 10 euro inferiore all’importo minimo, il possessore non versava nulla in acconto. Dovrà, invece, versare tutto in sede di saldo. Se le aliquote per il calcolo del saldo sono invariate (rispetto a quelle dell’acconto) egli verserà l’intero importo di 20 euro. Se le aliquote per il calcolo del saldo dovessero risultare variate, occorrerà procedere al ricalcolo dell’IMU complessiva e confrontare tale importo con quello minimo fissato dal comune e quindi verificare se occorre versare.