Il Decreto 30 settembre 2015 che dà attuazione all’art. 1, c. 128 della Legge di Stabilità 2014 ha reso noto lo sconto applicabile dalle aziende, per l’anno 2016, sui premi e contributi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Esso, in particolare, è passato dal 15,38% al 16,61% e si applica a tutte le tipologie di premi, di ogni gestione.
Tale sconto, cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all'impresa ad altro titolo, viene adottato sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni. Esso si applica, inoltre, sia alla rata anticipata (in scadenza il 16 maggio) sia a quella di regolazione. Le modalità applicative sono diverse in base al tipo di impresa e all'anzianità assicurativa.
Con riferimento alle imprese assicurate da oltre un biennio, si applica lo sconto del 16,61% sulle lavorazioni per le quali nell'anno 2016 l'INAIL abbia comunicato un “tasso applicabile” di misura pari o inferiore al “tasso medio” delle tariffe vigenti.
Per quanto riguarda invece le imprese non assicurate da oltre un biennio, lo sconto spetta se l'impresa dimostra l'osservanza delle norme su sicurezza e lavoro. Al riguardo, l’INAIL fa riferimento alla stessa procedura che consente di aver diritto alla cosiddetta “oscillazione” del tasso nel primo biennio di attività (riduzione del 15%). L'INAIL ha stabilito che il nuovo sconto del 16,61% (che si cumula al 15%) si applica automaticamente alle imprese che hanno già presentato domanda per l'oscillazione e che, pertanto, non devono ripresentarla.