
Novità in vista per i lavoratori e per i loro datori di lavoro. Il decreto semplificazioni ha infatti modificato un importante aspetto che riguarda questo tipo di rapporto di lavoro, cioè le dimissioni del lavoratore.
Le dimissioni dei lavoratori domestici
Nel citato decreto semplificazioni, è stata introdotta una procedura che prevede la comunicazione per via telematica della cessazione dei rapporti di lavoro. Tuttavia questa procedura esclude i rapporti di lavoro di tipo domestico (categoria che include ad esempio colf e badanti). Per questo settore specifico il preavviso previsto nel caso di dimissioni spontanea del lavoratore è indicato nel CCNL. In particolare nel caso in cui l'orario lavorativo settimanale del collaboratore domestico sia inferiore alle 25 ore, a prescindere della distribuzione oraria nell'arco della settimana, il preavviso dovrà essere di sette giorni di calendario, e non quindi lavorativi. Nel caso in cui però il rapporto di lavoro duri da più di due anni, il periodo di preavviso raddoppia, passando quindi a quindici giorni di calendario.
Per i collaboratori occupati per più di 25 ore settimanali invece il preavviso è di sette giorni di calendario nel caso in cui il rapporto lavorativo si sia instaurato da meno di cinque anni; per un'anzianità di lavoro superiore invece esso passa a quindici giorni come nel caso precedente.
Nell'eventualità in cui il lavoratore non rispetti il preavviso o lo porti a termine solo parzialmente, continua ad essere facoltà del datore di lavoro (come già previsto dalla normativa precedente) trattenere una quota dall'ultima busta paga, calcolandola in base ai giorni di preavviso non rispettato.
Come si presentano le dimissioni dei lavoratori domestici
Come già specificato in precedenza, i lavoratori del settore domestico non sono tenuti a presentare le dimissioni per via telematica, come invece avverrà per gli altri settori lavorativi. In questo caso sono valide le dimissioni scritte anche se ai fini legali è valida anche la volontà di dimissione esposta verbalmente dal lavoratore. La forma scritta è comunque sempre consigliata, in modo da avere traccia precisa della data di dimissione, in caso di contenzioso sull'esecuzione del periodo di preavviso. Nel caso in cui le dimissioni avvengano durante la gravidanza di una lavoratrice o nei primi tre anni di vita di un figlio, queste dovranno essere convalidate presso una sede del Ministero del Lavoro, in modo da evitare eventuali dimissioni imposte dal datore di lavoro. Le dimissioni devono essere in ogni caso convalidate presso un sindacato, per prendere visione della comunicazione che il datore di lavoro deve inviare necessariamente all'INPS per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro.