
Il Decreto Legislativo n.151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, modifica le disposizioni in tema di lavoro irregolare e, dunque, lavoro nero. Sino al 23 settembre 2015, la maxi sanzione era prevista in cifra fissa da euro 1.950 ad euro 15.600 per ogni lavoratore, oltre ad una ulteriore somma variabile pari a euro 195 di maggiorazione per ogni giornata di lavoro cosiddetto nero. Se il pagamento avveniva entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, la sanzione si riduceva al doppio del minimo o a 1/3 del massimo, importo più favorevole al trasgressore.
Va peraltro evidenziato che tale disciplina continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 23 settembre 2015. Il nuovo sistema sanzionatorio prevede un alleggerimento degli importi ed introduce l’ulteriore meccanismo della sanzione a scaglioni. Ebbene, le nuove misure sanzionatorie sono le seguenti:
- da 1500 a 9000
euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3000 a 18000 euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di
effettivo lavoro;
- da 6000 a 36000 euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre
60 giorni di effettivo lavoro.
Il presupposto applicativo della maxi sanzione va individuato nell’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Il personale ispettivo che rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo.
Per ottemperare alla diffida, il datore di lavoro dovrà stipulare con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche eventualmente un contratto di apprendistato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, o, in alternativa, un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.