
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole, un elemento irrinunciabile di valutazione da parte del Tribunale, è anche la determinazione dei redditi e del patrimonio della convivente more uxorio con il genitore obbligato. Lo ha confermato il Tribunale di Roma nella sentenza 16904/14 con la quale è stato stabilito che il diritto di ogni figlio a veder determinato a carico di entrambi i genitori il suo mantenimento dovutogli per legge non può dirsi soddisfatto dal mero deposito della sola documentazione reddituale dei coniugi in giudizio.
Il Tribunale - rigettando la
contraria prospettazione che si basava su di una «inammissibilità della
richiesta, attenendo l'obbligo a una parte estranea al processo e non potendo
essere obbligata la parte processuale a depositare» documentazione che non
fosse attinente alla sua sfera personale - osserva che è proprio il Codice
civile «all'articolo 337-ter ad attribuire al giudice procedente di disporre
finanche indagini di polizia tributaria sui redditi, intestati a soggetti
diversi dai genitori, al fine di rispettare, nella determinazione dell'onere
economico da porre a carico dei genitori, il principio di proporzionalità».
Così rammentata la ratio legis, il
Tribunale ha osservato nel merito che esisteva l'indicazione puntuale di una
intestazione fittizia di «beni alla convivente, posto che gli oneri di un
acquisto, effettuato da quest'ultima, ricadono sul convivente» parte del processo
e padre dei minori.