Con la dichiarazione di successione non si chiude la pratica ereditaria. Se infatti l’erede vuole vendere l’immobile ereditato è essenziale trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità, adempimento questo che viene fatto normalmente dal notaio.
La dichiarazione di successione, infatti, è un adempimento di natura esclusivamente fiscale e ha solo la finalità di calcolare e permettere il pagamento delle eventuali imposte. Nulla di più.
Si tratta di un atto obbligatorio che deve essere compiuto da uno dei chiamati all’eredità presso l’Agenzia delle Entrate entro un anno dal decesso.
La denuncia e il conseguente pagamento delle imposte non fa diventare automaticamente eredi. Se si vuole diventare eredi a tutti gli effetti e, quindi, proprietario dell’immobile che si vuol vendere, è necessario accettare l’eredità. Questo lo si può fare con un atto espresso avanti ad un notaio o al cancelliere competente del Tribunale; l’atto verrà quindi trascritto nei registri immobiliari. Lo si può fare inoltre in maniera tacita, ad esempio prendendo possesso dei beni ereditari (almeno per tre mesi), vendendo un bene ereditario anche mobile, oppure con la semplice voltura.
In caso di accettazione tacita (la più economica e certamente la più utilizzata) non viene però trascritto alcunché nei registri immobiliari; pertanto, nel momento in cui l’erede decide di vendere l’immobile ereditato il Notaio comunicherà la necessità di trascrivere l’accettazione tacita nei registri e, conseguentemente, pagare le relative imposte.
Tale trascrizione è essenziale poiché, in base al regime di pubblicità previsto per i beni immobili, il trasferimento di un bene deve essere pubblicizzato affinché sia opponibile ai terzi. Tale pubblicità si compie appunto con la trascrizione. Inoltre, per rendere efficace l’acquisto di un immobile nei confronti di terzi estranei è essenziale che le varie trascrizioni (che evidenziamo i passaggi dell’immobile da un soggetto ad un altro) costituiscano una catena senza interruzioni.
Pertanto l’alienazione di un immobile ereditario costituisce di per se accettazione tacita dell’eredità con seguente trascrizione non solo della vendita ma anche dell’accettazione tacita. Andranno quindi pubblicizzati due passaggi. Quello dal defunto all’erede e quello dall’erede all’acquirente dell’immobile.