L’art. 12 bis co. 2 L. 898/70 (introdotto dalla legge 74/87) stabilisce che il coniuge divorziato ha diritto ad una quota pari al 40% sul Trattamento di Fine Rapporto dell’ex coniuge. Attenzione però. Non si tratta del 40% del T.F.R. maturato nell’intero periodo lavorativo, ma del 40% del T.F.R. calcolato con riferimento all'arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Pertanto, poiché il matrimonio esiste fino allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili decretati con il divorzio, ai fini del computo della quota sul T.F.R., assume rilievo anche il periodo della separazione.
Per ottenere il riconoscimento di tale diritto tuttavia, il coniuge richiedente deve possedere due requisiti fondamentali:
a) Essere titolare di un assegno di
divorzio che riceve con cadenza periodica (dal momento che l’assegno divorzile
in unica soluzione fa invece perdere il diritto ad una quota sulla liquidazione
dell’ex).
b) Non essere passato a nuove nozze.
Occorre poi distinguere se il diritto alla quota sul T.F.R. sia maturato prima o dopo la sentenza di divorzio. Ebbene nel primo caso, se è pendente la causa, sarà il giudice del divorzio a valutare la sussistenza del presupposti sopra indicati, stabilendo la misura di detta quota. Nel secondo caso, invece, il coniuge avente diritto dovrà proporre un autonoma domanda al Tribunale competente.