Preliminarmente, il giudice dovrà accertare l’esistenza del diritto in astratto e cioè verificare l’adeguatezza o meno dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Non basta però.
Il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio passa anche attraverso la prova, a carico dello stesso coniuge richiedente, dell’impossibilità di procurarsi tali mezzi per ragioni oggettive; per ragioni cioè indipendenti dalla sua volontà. Si pensi, per fare un esempio, ai gravi problemi di salute che lo rendono inabile al lavoro o a particolari compiti di cura verso i figli bisognosi che gli impediscono di reperire un attività lavorativa.
Una volta accertato il diritto all’assegno di divorzio il giudice ne dovrà stabilire la misura secondo una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio e cioè:
a)delle condizioni dei coniugi (l'età, la salute, le condizioni sociali);
b) delle ragioni della decisione (eventuali responsabilità per il fallimento del matrimonio);
c) del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
d) del reddito di entrambi.