L’Agenzia delle Entrate chiarisce (risoluzione n. 74) che, quando i bonifici sono stati effettuati direttamente dai singoli proprietari, la detrazione non si perde a condizione che venga richiesta l’attribuzione del codice fiscale “cumulativo”.
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese, è necessario: richiedere il codice fiscale per il condominio, tramite modello AA5/6; versare mediante F24 (codice tributo 8912), a nome del condominio, la sanzione minima di 103,29 euro; inviare una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in base all’ubicazione del condominio.
Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, si deve indicare per ciascuno di essi: le generalità e il codice fiscale; i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.