Come ormai noto, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dall'art. 32 del T.U maternità/paternità, sono state modificate dal D.Lgs. n. 80/2015 attuativo del Jobs Act.
Con la circolare n. 152 l'Inps aveva già fornito chiarimenti sulla fruizione del congedo parentale ad ore, soffermandosi in particolare sui criteri e sulle modalità di fruizione oraria, nonché sul computo e sull'indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria. L’Istituto con il messaggio 3 settembre 2015, n. 5521 ha reso noto di aver adeguato la procedura per permettere la gestione delle pratiche interessate dalle novità apportate dal decreto. Le modifiche, che rispecchiano le novità legislative, hanno dunque interessato l’invio telematico delle domande di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e di prolungamento di congedo parentale da 8 a 12 anni di vita del bambino.
Le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. A decorre dal 2016, il controllo sui limiti di età tornerà quindi riferito agli 8 anni, salvo che la novella in esame non venga estesa anche per gli anni successivi. Inoltre non è possibile avere periodi a cavallo del 25/06/2015 e 31/12/2015. Per il periodo compreso dal 25/06/2015 al 31/12/2015 vengono applicati i nuovi criteri in materia sia di fruibilità che di indennizzo. Per pratiche ante 25/06/2015 successive al 31/12/2015 si utilizza la “vecchia” normativa. In caso di domanda già definita è necessario fare una nuova comunicazione a INPS.
In caso di estensione delle misure previste dal decreto legislativo 80/2015 per periodi successivi al 31/12/2015 la procedura sarà nuovamente modificata e sarà comunicato tramite messaggio l’avvenuto aggiornamento. In caso di pratiche respinte, le stesse potranno essere definite a seguito di richiesta del cliente tramite presentazione di nuova domanda.
