Se il proprio datore di lavoro dà del “leccapiedi” a un suo sottoposto commette il reato di ingiuria ex art. 594 c.p..
Così ha deciso la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35013/2015 depositata il 20 agosto scorso.
Per gli Ermellini, infatti, “il potere gerarchico o comunque di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendenteo di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica”.
Ciò vale anche quando si accusi il lavoratore di avere un atteggiamento servile nei confronti del medesimo datore o di un altro o precedente collega.
