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Dichiarazioni antimafia: nuovi controlli sui famigliari

del 26/08/2015

Dichiarazioni antimafia: nuovi controlli sui famigliari

Dopo le semplificazioni introdotte a partire dal novembre 2014 (ne avevamo parlato in questo post), le dichiarazioni antimafia necessarie per alcuni tipi di attività tornano ad essere più restrittive.

Controlli sui residenti all'estero

Il dato più significativo delle nuove regole è che le dichiarazioni dovranno riguardare tutti i famigliari di coloro che ricoprono incarichi nelle imprese, a patto che siano considerati famigliari conviventi. Diversamente da quanto previsto nell'ultima semplificazione in ordine di tempo infatti, la dichiarazione dovrà ora essere presentata anche per le persone che risiedono all'estero. La modifica è stata introdotto per evitare che la possibilità di spostare la residenza in un altro stato potesse nascondere in realtà la volontà di occultare eventuali attività legate alla mafia della persona in questione.

In questo modo il numero di persone sottoposte alle verifiche è destinato ad aumentare, anche se al momento non è ancora possibile stimare i numeri del coinvolgimento nel nuovo obbligo, entrato in vigore lo scorso 25 agosto. Continuano invece ad essere esclusi dall'obbligo di presentazione i famigliari minorenni, residenti sia in Italia sia all'estero.

Chi è coinvolto nei controlli?

Entrando nello specifico del provvedimento, le dichiarazioni antimafia dovranno essere presentate per tutti i famigliari maggiorenni del proprietario dell'attività imprenditoriale. Tuttavia i controlli riguarderanno anche le persone che ricoprono i ruoli considerati più importanti in azienda, come ad esempio la direzione, il legale rappresentante e coloro che compongono i consigli di amministrazione (per le cooperative e per le società di capitali).

Anche i soci dell'azienda sono tenuti al medesimo obbligo, per tutte le dimensioni di aziende (quindi anche per quelle con soci pari o inferiori a 4).

Il certificato antimafia non è però richiesto per tutte le imprese; sono infatti escluse dall'obbligo di presentazione le attività artigianali, così come quelle non riconducibili alla forma dell'impresa, anche individuale.

Come già previsto dalla normativa antimafia, la presentazione delle certificazioni non è richiesta per le attività imprenditoriali in genere, ma solo per quelle la cui attività si esercita in rapporto ad un ente pubblico o che richiedono il rilascio di concessioni da parte di un ente, a prescindere dalla tipologia di ente pubblico coinvolto.

Rispetto alle disposizioni precedenti non cambia inoltre il luogo di rilascio della documentazione, che continuerà ad essere la prefettura competente per il territorio nel quale ha sede l'attività imprenditoriale in questione, anche se diversa dal luogo di residenza degli obbligati alla presentazione.

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