
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di
un lavoratore a cui era stato decurtato lo stipendio a causa dei reiterati
ritardi. Nel caso affrontato (sentenza 13693/2015) la Suprema Corte ha
stabilito che si tratta di una sanzione prevista dalla disposizione collettiva
e che in casi analoghi è stata applicata per mancanze più lievi rispetto a
quella in esame e che non c’è sproporzione tra la sanzione e le mancanze
addebitate.
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per precisare quali sono gli elementi del mobbing sul lavoro: "ai fini della configurabilità del "mobbing" lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi, Cass. 6 agosto 2014 n. 17698)".