Secondo quanto
precisato dalla Circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate, è necessario
presentare il modello UNICO.
Gli investimenti in start up innovative sono
agevolati fiscalmente dall’articolo 29 del decreto legge 179/2012: detrazione
del 19% per gli anni dal 2013 al 2016 per investimenti diretti o tramite
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono
prevalentemente in start up innovative. La detrazione sale al 25% nel caso di
investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico.
Le regole per l’agevolazione, a grandi linee, sono le seguenti: investimento
massimo detraibile pari a 500mila euro per ciascun periodo d’imposta, mantenuto
per almeno due anni. L’eventuale cessione, anche parziale, comporta la
decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo eventualmente
detratto, unitamente agli interessi legali.
L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta, può essere portato in detrazione nei periodi successivi, non oltre il terzo anno. Nel modello UNICO PF (persone fisiche), il rigo RP 80 è dedicato alla detrazione investimenti in start-up. La compilazione del rigo prevede l’indicazione del codice fiscale della start-up in cui è stato effettuato l’investimento, la tipologia, l’ammontare dell’investimento, il codice identificativo della detrazione al 19 o al 25%, l’ammontare della detrazione ed il totale delle detrazioni, in caso di più investimenti.
