Il DL 323/2015 che ha istituito il contratto a tutele crescenti ha introdotto un nuovo tipo di conciliazione che mira a dirimere le controversie derivate dal licenziamento.
Attraverso questo nuovo istituto conciliativo che non si sostituisce ma si aggiunge a quelli preesistenti il datore di lavoro ha la possibilità (ma non l’obbligo) di offrire, entro i 60 giorni dal provvedimento risolutivo, un importo pari ad una mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di due ed un massimo di 18 mensilità. L’importo è ridotto della metà per le piccole e medie imprese.
La conciliazione può avvenire in DTL o in sede sindacale o davanti ad una commissione di certificazione così come previsto dall’art. 2113 c.c. co.4.
La novità più significativa consiste nella non imputabilità ai fini fiscali e contributivi della somma oggetto della conciliazione che devono essere elargite attraverso l’emissione di un assegno circolare.
E’ importante annottare che le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede di conciliazione al fine di regolarizzare situazioni pendenti di altro tipo derivanti dal rapporto di lavoro devono invece essere assoggettate al normale regime fiscale.
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Di recente il Ministero del lavoro ha precisato che anche in caso di accettazione della proposta conciliativa non muta il titolo dell’atto unilaterale risolutivo che resta il licenziamento e pertanto da annoverarsi nelle ipotesi di disoccupazione involontaria con conseguente ammissione dell’ex dipendente alla fruizione della Naspi.
Sono ammessi al nuovo regime conciliativo tutti i lavoratori, con esclusione dei dirigenti, assunti con contratto a tempo indeterminato dalla entrata in vigore del nuovo decreto (7/3/2015) e tutti i rapporti di lavoro a termine che da quella data sono stati trasformati a tempo indeterminato.
L’intento del legislatore di far annoverare il maggior numero di soggetti nel nuovo ambito applicativo si evince chiaramente nella disposizione che prevede l’assoggettabilità di tutti i dipendenti, anche già in sevizio, del datore di lavoro che attraverso nuove assunzioni effettuate dal 7 marzo 2015, raggiunge i requisiti dimensionali previsti dalla c.d. “tutela reale” di cui all’ex art. 18 L.300/70 (oltre i 15 dipendenti).