A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto sul riordino dei contratti di lavoro (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore dal giorno successivo), i committenti/datori di lavoro non potranno più far ricorso a un contratto co.co.pro., quindi, dal 1° gennaio 2016 potranno proseguire solo le collaborazioni già in essere.
In ogni caso, restano salve:
· le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
· le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
· le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
· le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
È stata prevista, inoltre, una sanatoria - a partire dal 1° gennaio 2016 - per i datori di lavoro privati che stabilizzano i co.co.co.: questi potranno infatti assumere con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.
Tuttavia, esistono delle condizioni specifiche affinché i lavoratori possano essere “sanati”. Innanzitutto, è necessario che questi ultimi sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in sede sindacale, presso le Direzioni Territoriali del Lavoro o avanti alle commissioni di certificazione. L’altra condizione concerne l’impossibilità per i committenti/datore di lavoro, entro 12 mesi successivi alle assunzioni, di recedere dal rapporto di lavoro (salvo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).