
Nella prassi, il contratto di mutuo a tasso variabile sovente si accompagna ad una clausola che prevede la fissazione di un tasso fisso minimo a favore della Banca.
Da un punto di vista finanziario, la pattuizione di un tasso minimo in un prodotto a tasso variabile implica la presenza di uno strumento derivato denominato opzione floor. Ciò costituisce per la Banca un’assicurazione contro il rischio che il tasso variabile di riferimento possa diminuire nel corso del periodo di ammortamento.
Visto che questo tasso minimo è a favore della Banca, il cliente ha venduto tale opzione alla Banca ma spesso non risulta che l’istituto di credito abbia pagato al risparmiatore il premio per l’acquisto dell’opzione floor.
In numerosi casi poi a fronte di tale tasso minimo fisso non è prevista la fissazione di un tasso massimo ( c.d. opzione cap a favore del cliente) con funzione di copertura in caso di innalzamento dei tassi.
Recentemente sul punto la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con due provvedimenti del 07 maggio 2014 e 2 febbraio 2015 ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune banche al fine di accertare una possibile intesa restrittiva della concorrenza nella determinazione di tassi minimi applicabili ai finanziamenti il cui ammontare è stato fissato nell’identica misura del 3%.
Riassumendo, le Banche si sono assicurate un guadagno minimo a priori, acquistando dal cliente l’opzione floor ( tasso minimo garantito) e così annullando l’effetto fisiologicamente perseguito dalle parti con il ricorso ad un tasso variabile e per di più senza corrispondere alcunché al cliente per il peso sopportato.
Configurandosi tale opzione come un vero e proprio contratto derivato, soggetto alla normativa finanziaria di settore costituita dal Tuf e dai relativi Regolamenti Consob, il risparmiatore si può rivolgere ad un avvocato al fine di richiedere una valutazione del caso e, pertanto, verificare la validità o meno di tale pattuizione con conseguente restituzione di quanto pagato e/o da pagare alla Banca in virtù di tale clausola o comunque con possibilità di trattare una rinegoziazione dei tassi stessi.