Un’impresa che accede alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale quando può ottenere il Durc?
Il concordato in continuità (art. 186 bis Legge
Fallimentare) prevede la possibilità per l’imprenditore in crisi di presentare
ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che preveda la
prosecuzione dell’attività d’impresa, normativa introdotta da qualche anno allo
scopo dichiarato di mantenere in vita le aziende in difficoltà e di salvaguardare
i livelli occupazionali.
È evidente che molto difficilmente un’impresa che si
occupa di appalti pubblici e privati riuscirà a “salvarsi” e a proseguire la
propria attività tramite un concordato preventivo se non potrà ottenere il
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o non potrà partecipare a gare
di appalto.
La normativa sul DURC consente il rilascio del Documento in caso di
sospensione dei pagamenti in seguito a disposizioni legislative (DM 24.10.2007
art. 5 c. 2 lett.b); già nel 2012 il Ministero (risposta ad interpello n.
41/2012) aveva ritenuto sussistere tale requisito nel caso di concordato in
continuità ma solo a condizione che: il concordato fosse stato omologato, il
piano prevedesse l’integrale
assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima
dell’attivazione della procedura concorsuale; fosse prevista una moratoria nei
pagamenti per un periodo non superiore ad un anno.
Ora il Ministero del lavoro
ritiene che sia sufficiente la pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese per l’ottenimento del DURC, purché il piano di
concordato preveda l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL
e delle Casse Edili, nonché dei relativi accessori di legge. Tale intervento
appare molto opportuno, in quanto dal deposito della domanda di concordato
all’omologa possono passare molti mesi.
Ora pertanto sarà possibile alle imprese che hanno dato inizio al procedimento concordatario, nelle more del perfezionamento dell’omologa, ottenere il rilascio del DURC, con tutto ciò che ne consegue: un piccolo passo avanti a supporto del concordato in continuità aziendale.