Dal 1 aprile 2015 è in vigore un nuovo aiuto alle famiglie in difficoltà: la sospensione fino a 12 mesi di mutui e prestiti. E' questo il risultato dell'Accordo siglato il 31.3.2015 tra l'Associazione delle Banche Italiane (ABI) e 9 Associazioni di Consumatori.
L'agevolazione riguarda sia i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale sia, ed è una novità, i crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi con piano di rientro a rata costante. La sospensione può essere richiesta dalle persone fisiche che si trovino in determinate situazioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato (eccetto risoluzioni consensuali, pensionamento, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), cessazione del rapporto di collaborazione, morte, grave infortunio, ed inoltre, altra importante novità, sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni, anche in attesa di provvedimenti di sostegno al reddito; per i mutui quest'ultima è l'unica ipotesi per accedere alla misura agevolativa, essendoci già ilFondo di solidarietà “Gasparrini”, che rimane in vigore (e che prevede una sospensione di 18 mesi per perdita di lavoro subordinato o parasubordinato, morte o condizione di non autosufficienza, per mutui inferiori a 250.000 euro che siano in ammortamento da almeno 1 anno, per mutuatari che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro).
E' importante sottolineare che la moratoria riguarda solo il capitale, quindi si continuano a pagare gli interessi calcolati sul debito residuo alle scadenze originarie, ed ha una durata massima di 12 mesi; può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017; può accedervi anche chi ha già usufruito di una precedente moratoria, purché non si abbia già goduto di una sospensione di 12 mesi o più (in caso di periodo inferiore, la nuova sospensione riguarderà il periodo residuo fino ad un massimo di 12 mesi complessivi) e purché siano passati almeno 24 mesi dalla precedente moratoria. Nessun interesse di mora o commissione potranno essere richiesti dalle banche per la concessione della misura.
Sono esclusi i casi in cui il contratto è decaduto o vi sono ritardi superiori a 90 giorni, i finanziamenti con cessione del quinto, i finanziamenti delle carte revolving, o di apertura di credito, i prodotti per i quali sia stipulata un'assicurazione specifica, o finanziamenti che godono già di sovvenzioni pubbliche.
Lo strumento previsto nell'accordo ABI-Consumatori potrà sicuramente essere utile in alcuni casi, sopratutto se non vi sono altre strade percorribili, come la rinegoziazione della rata e della durata; tuttavia bisogna fare attenzione, perché nei finanziamenti con ammortamento alla francese i primi anni la rata è costituita in buona parte da interessi, che nella moratoria in questione devono essere pagati, quindi il risparmio effettivo potrebbe essere poco consistente.