
Scade il 31 marzo 2015 l’invio del Piano di Monitoraggio Emission Trading.
I gestori di impianti Emission Trading e gli operatori aerei amministrati dall’Italia devono comunicare al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto la dichiarazione annuale relativa alle attività ed alle emissioni prodotte nel 2014. [ Dlgs 13 marzo 2013, n. 30 art. 34, comma 2].
Il monitoraggio è occasione per verificare se il piano di monitoraggio rispecchia il funzionamento del impianto o dell’attività aerea gestita dall’Italia nonché è conforme al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato.
Per
completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle
disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali
per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, deve la luce il
Regolamento (UE) n. 601/12 della Commissione concernente il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Vige il principio del miglioramento continuo [art 9. Regolamento 601/12]. La correttezza dei dati trasmessi resta a cura del Comitato che procede ad effettuare uno stima conservativa delle emissioni [ Dlgs 13 marzo 2013, n. 30 art 34 comma 3].