È uno dei fronti più caldi del vivere civile: la presenza di cani, o altri animali domestici, e le loro passeggiate in spazi pubblici e privati. Come accade nella maggior parte dei casi, gli ingredienti indispensabili al quieto vivere sono il buonsenso e la buona educazione. Quando questi ultimi non bastano, è la Corte di Cassazione a intervenire sulla questione con un suo pronunciamento.
La vicenda
Il testo della sentenza n° 7082/2015 contiene il pronunciamento, nero su bianco, della Corte di Cassazione sulla questione: coloro che portano a passeggio il proprio animale domestico sono obbligati a "ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati".
Il caso specifico che ha chiamato in causa la voce della corte è quello di un uomo accusato di non aver impedito al proprio cane di urinare su un edificio di interesse storico nel pieno centro storico di Firenze.
In un primo momento, il Giudice di Pace aveva riconosciuto la colpevolezza dell'uomo; il tribunale ordinario, viceversa, in un secondo giudizio aveva riconosciuto come non colpevole il proprietario dell’animale, dal momento che negli attimi immediatamente successivi alla vicenda aveva provveduto a lavare con acqua il danno causato dal proprio animale. In ultimo grado, è la Cassazione a mettere le cose in chiaro: da una parte, viene riconosciuto il possibile danno, dall’altro, confermando de facto la sentenza del tribunale, ha riconosciuto l’assenza di dolo nella condotta del proprietario del cane.
Il vademecum della Cassazione
Per mettere chiarezza in questa annosa guerra fra proprietari di immobili e proprietari di animali, la Cassazione, allegandolo al dettato della stessa sentenza, ha redatto una sorta di vademecum cui dovrebbero allinearsi tutti i possessori di animali domestici. Le norme in esso contenute sono le seguenti:
il proprietario deve mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell’animale
il proprietario deve limitarne la libertà di movimento in modo che non sia totale (se del caso tenendolo con un guinzaglio)
il proprietario deve intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere – quantomeno nell'immediatezza – dall’azione
il proprietario, nell’impossibilità di vietare al cane di fare pipì, deve portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per ripulire
Nel caso in cui non vengano rispettate una o più delle norme appena elencate, il proprietario dell'animale, o comunque colui che lo ha in custodia al momento, può essere accusato di "sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale".
La Corte, in ogni caso, anche in quest’ultimo caso, per quanto riconosca la colpa del proprietario, non ritiene volontario il dolo compiuto. In poche parole, allora: basta la buona vecchia educazione… e una bottiglietta d'acqua sottomano.
