Il conferimento d’azienda con successiva
cessione della partecipazione rischia di essere riqualificato
dall’amministrazione finanziaria come cessione d’azienda con la rettifica
dell’imposta di registro.
Infatti, in tal caso il Fisco potrebbe ritenere che l’imposta di registro, debba essere accertata e liquidata unitariamente, anziché atto per atto, e in misura proporzionale anziché fissa.
La cessione indiretta si sostanzia nel conferimento di una azienda in una società (in genere di nuova costituzione) con la successiva cessione delle relative partecipazioni. Tali operazioni devono essere considerate separatamente e l’imposta di registro dovuta per la registrazione dei rispettivi atti è in misura fissa (200 Euro). Operazione che quindi garantisce alle parti un notevole risparmio fiscale.
La
giurisprudenza ad oggi non si è espressa in maniera univoca.
In relazione alla illegittimità dell’operazione si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (sentenze: 21770/2014; 6405/2014; 28259/2013; 16345/2014) dando un rilievo agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, e permettendo di considerare una pluralità di negozi strutturalmente collegati, limitatamente ai fini impositivi, come un fenomeno unitario. In questo caso, all’art. 20 del DPR 131/86 viene attribuito il ruolo di norma antielusiva e, alla stregua delle pretese del Fisco, il conferimento e la successiva cessione dell’azienda, nonostante consista in più atti, vengono tassati come un atto unico.
In conseguenza di quanto esposto, occorre riconsiderare l’effettivo vantaggio tributario delle operazioni in oggetto, in quanto fiscalmente il conferimento d’azienda e la successiva cessione della partecipazione potrebbero produrre gli stessi effetti giuridici economici di una cessione d’azienda. Per l’Agenzia delle Entrate tali operazioni vengono posti in essere al solo fine di eludere il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale. In tali casi il risparmio fiscale potrà essere compromesso in quanto verrà disconosciuto del fisco con il conseguente l’obbligo di versamento dell’imposta proporzionale.
Tutto questo va detto è legato solo all’imposta di registro in quanto ai fini delle c.d. imposte dirette l’operazione è legittima.
