In base al decreto-legge 63/2013
è possibile fruire della detrazione
del 50%, per un importo non superiore a 10.000 euro, sulle spese sostenute
per mobili e grandi elettrodomestici.
L’acquisto deve essere
effettuato nel periodo compreso tra il 6
giugno 2013 e il 31 dicembre 2014. Il principale presupposto per il beneficio fiscale è la presenza di spese
di intervento per il recupero edilizio riguardanti: ·
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio
residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali, ·
manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale, ·
oppure ricostruzione o ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non
rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, ·
oppure restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia dei interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro
sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. La fruizione dal beneficio viene consentita anche per i beni destinati
all'arredo di una parte dell’immobile dove non ci sia stato un intervento
edilizio, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi agevolati. Per usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici, è necessario che la
data dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
Non è indispensabile, invece, che le spese di ristrutturazione siano
sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. Il Fisco obbliga i contribuenti che vogliano ottenere la detrazione in
esame a dimostrare la data di avvio dei lavori mediante le eventuali abilitazioni
amministrative, la comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria, oppure
per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi,
tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le spese che rientrano nel bonus sono quelle sostenute per gli acquisti di mobili o grandi
elettrodomestici nuovi, quali ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, comodini, scrivanie, tavoli, sedie,
divani, poltrone, credenze ma anche i materassi e gli apparecchi di
illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Vengono esclusi, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e
tendaggi, nonché altri complementi di arredo. Per quanto riguarda grandi elettrodomestici, è utile avvalersi dell’elenco
di cui all’allegato 1B del Decreto Legislativo n.151 del 2005, secondo il
quale rientrano in questa categoria: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni
a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici,
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. La condizione per poter fruire della nuova agevolazione, è che gli elettrodomestici
siano dotati di etichetta energetica di
classe A+ o superiore, A per i forni
(per quanto riguarda gli elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica,
le spese sono agevolabili se per quella tipologia non sia ancora previsto
l'obbligo). Il tetto massimo della spesa di 10.000 € deve essere riferito a ciascuna unità abitativa
oggetto di ristrutturazione; tale soglia era ulteriormente limitata dalle spese
di ristrutturazione, in quanto gli importi versati per l’acquisto di arredo ed
elettrodomestici non potevano superare quelle sostenute per la ristrutturazione
del fabbricato. A seguito delle disposizioni di D.L. 47 / 2014, recante misure urgenti per
l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni, la soglia massima del
bonus mobili è stata sganciata dai costi per i lavori edilizi e di seguito, è stato ripristinato il limite
della spesa detraibile pari a 10 mila Euro. Nell’ammontare delle spese
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere
considerate anche le spese di trasporto e di montaggio. Si deve sottolineare che è consentito il pagamento di tali acquisti anche
mediante carte di credito o carte di debito, oltre i pagamenti eseguiti
mediante i bonifici. Non viene consentito,
invece l’uso degli assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento.
