Leggere la corrispondenza dell'ex coniuge è una condotta perseguibile penalmente. Ce lo ricorda una sentenza della Corte di Cassazione la n. 585/2014 con cui gli Ermellini da un lato hanno preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato di sottrazione di corrispondenza, ma dall'altro hanno respinto il ricorso di una ex moglie in relazione agli effetti civili (risarcimento danni).
La donna era stata condannata per aver preso visione della corrispondenza bancaria dell'ex coniuge utilizzandola, poi, nella causa di separazione.
Vale la pena ricordare peraltro che in precedenza la Corte di Cassazione (sentenza numero 35383 del 29 marzo 2011 aveva chiarito che "La produzione processuale di documenti ottenuti illecitamente, tramite la lesione di un diritto fondamentale, può essere scriminata per giusta causa, ai sensi dell'art. 616, comma 2, c.p., soltanto quando costituisca l'unico mezzo a disposizione per contestare le pretese della controparte e l'imputato riesca a dar prova della circostanza".
