La nota di credito, nella generalità dei casi va emessa entro un anno dalla “effettuazione dell’operazione" riportata nella relativa fattura da stornare (anche parzialmente). In particolare questo vale quando c'è un accordo delle parti sopraggiunto e diverso per il quale viene modificato il contenuto economico del contratto che ha generato l'addebito in fattura.
In alcuni casi la nota di credito può essere emessa senza tali limiti di tempo sintetizzabili con le seguenti fattispecie:
1. annullabilità, annullamento, revoca, risoluzione o fatti sopravvenuti che hanno determinato modifica degli accordi economici;
2. sconto o abbuoni previsti dal contratto originale (non previsti da accordi successivi);
3. mancato incasso derivante da procedure concorsuali o esecutive;
Per quanto sopra consiglio di emettere la nota di credito cercando di evidenziare nella descrizione riportata la giusta fattispecie che ha generato la necessità dello storno.
In riferimento alla aliquota da utilizzare, bisognerà utilizzare l'aliquota alla quale è stata assoggettata la fattura da stornare.
Va infatti tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, le note di credito non modificano il momento di effettuazione dell’operazione alla quale si riferiscono e conseguentemente nella nota di credito va applicata la normativa in vigore al momento in cui l’operazione “originaria” si considera effettuata. Tale riflessione è da fare per tutte le note di credito che stornano fatture ad aliquota IVA ordinaria che nell'arco temporale di pochi mesi ha visto il modificarsi dell'aliquota dal 20% al 21% sino al 22% attuale.
