Con la nota 12 dicembre 2013,
n. 16522, il Ministero del Lavoro comunica che, a seguito delle modifiche
apportate alla modulistica, è possibile presentare il prospetto informativo dei
lavoratori disabili relativo all'anno 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2014 e
fino al 15 febbraio 2014.
Come noto I datori di lavoro pubblici e privati, che
a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, sono obbligati all'invio del
prospetto informativo qualora siano intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale.
Le novità più rilevanti
del modello riguardano la gestione delle sospensioni per le quali, sarà ora
necessario indicare la data di fine.
Inoltre, il Ministero ricorda quali sono i
casi in cui opera l'istituto della sospensione (Cig ordinaria, straordinaria o
in deroga; contratto di solidarietà; Mobilità).
Mentre con riferimento alle
prime fattispecie, gli obblighi sono sospesi per la durata del trattamento, in
proporzione dell'attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta, con
riferimento alla mobilità il Ministero ricorda che nel caso di conclusione
senza licenziamenti o con un numero inferiore a cinque, la durata della
sospensione dell'obbligo di assunzione coincide con la durata della procedura
di mobilità.
Nel caso di conclusione con almeno cinque licenziamenti, la
sospensione dell'obbligo è operativa anche per i per sei mesi successivi.
Relativamente
alla Cassa integrazione ordinaria, che non comporta ex lege la sospensione
degli obblighi, viene invece rimesso ai servizi provinciali l'opportunità di
individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di
assunzione.
Un'ultima modifica riguarda l'elenco delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di computo ove sono state definite con maggiore precisione alcune specificità.
